Novità concernenti la Legge

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Novità concernenti la Legge sul contratto d'assicurazione LCA

Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore la revisione della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). I rapporti contrattuali tra lo stipulante e l'assicurazione sono stati modificati in modo tale da risultare più favorevoli al consumatore.

L'obbligo precontrattuale d'informare dell'assicuratore (art. 3 LCA) entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2007 al fine di concedere agli assicuratori un lasso di tempo sufficiente per attuare le modifiche necessarie.

Oltre alla revisione della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), anche la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e la relativa ordinanza (OS) subiscono delle modifiche. Questi atti legislativi contengono novità rilevanti per gli intermediari assicurativi.

Validità delle novità concernenti la LCA

Le nuove disposizioni di legge si applicano a tutti i nuovi contratti conclusi a partire dal

1° gennaio 2006 e a tutti i contratti in essere, indipendentemente dagli accordi ivi stipulati. La Visana Assicurazioni SA adegua costantemente le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) alle nuove disposizioni di legge. Le nuove CGA non saranno inviate a tutti i nostri attuali clienti in considerazione dei costi che questo comporterebbe. Tuttavia l'applicazione delle nuove leggi a tutti i contratti in essere non recherà svantaggi ai clienti.

Entrano in vigore le modifiche seguenti

Reticenze (artt. 6 e 8 LCA)

Sussiste reticenza quando l'assicurato ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che influisce sulla conclusione del contratto o sulla valutazione dei rischi.

In caso di reticenza, finora l'assicuratore poteva recedere dal contratto senza dover fornire alcuna prestazione. In futuro, ciò non sarà più possibile. L'assicuratore può rifiutarsi di fornire la prestazione solo se dimostra che il fatto taciuto ha influito sull'insorgere del caso assicurato. Ora, inoltre, l'assicuratore non può più recedere dal contratto con effetto retroattivo. Si continua ad applicare il diritto di recesso.

Divisibilità del premio (art. 24 LCA)

Se, per motivi giuridici o contrattuali, il contratto d'assicurazione viene sciolto prima della scadenza dell'anno d'assicurazione, in futuro si applica la divisibilità del premio. Ciò significa che l'assicuratore deve restituire proporzionalmente al cliente il premio non utilizzato. Nell'eventualità che si receda dal contratto entro il primo anno assicurativo in caso di danno, la divisibilità del premio non vale.

Passaggio di proprietà e fallimento (artt. 54 e 55 LCA)

In caso di passaggio di proprietà (cambiamento di proprietario) e di dichiarazione di fallimento, il contratto assicurativo non passa più al nuovo proprietario ma si estingue per legge. Conseguenze:

  • la disdetta o il recesso da parte dell'assicuratore vengono soppressi
  • non vi è più protezione assicurativa per i danni successivi al passaggio di proprietà.

In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.

Obbligo d'informare dell'assicuratore (art. 3 LCA)

Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare il cliente sul contenuto essenziale del contratto . Il cliente deve ricevere ragguagli comprensibili e trasparenti sull'assicuratore e sulla natura del prodotto, in particolare sugli elementi seguenti:

  • rischi assicurati
  • portata della protezione assicurativa
  • premi dovuti e altri obblighi dello stipulante
  • durata e scioglimento del contratto d'assicurazione
  • indicazioni concernenti i principi di calcolo e i criteri per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse, nonché principi e metodi di ripartizione
  • indicazioni concernenti i valori di riscatto e di trasformazione
  • trattamento dei dati personali, compreso lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati

Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale che egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, in quel momento egli deve essere in possesso delle CGA e dell'informazione di cui sopra .

Obbligo d'informare del datore di lavoro

In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, ora siete voi, datori di lavoro, a dover comunicare ai vostri collaboratori il contenuto essenziale, le modifiche e lo scioglimento del contratto. Si considerino, principalmente, i contratti nei rami dell'assicurazione d'indennità giornaliera malattia e dell'assicurazione complementare LAINF.

A questo proposito, la Visana pubblicherà in Intranet un modello informazioni per la clientela ai sensi della LCA che integrerete con le disposizioni valide per la vostra azienda e che potrete consegnare ai vostri collaboratori (Promemoria per collaboratori in merito all'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e/o all'assicurazione complementare LAINF).

Obbligo d'informare degli assicurati disoccupati (art. 100 LCA)

L'assicurato deve essere informato per iscritto in merito al suo diritto di passare all'assicurazione individuale. Se questa informazione viene omessa, il collaboratore uscente rimane nel vostro contratto collettivo. Trovate un promemoria su questo argomento alla pagina promemoria per dipendenti uscenti.

Sorveglianza degli intermediari assicurativi (art. 34 LCA)

Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.

Ora gli intermediari assicurativi e i broker sono soggetti a sorveglianza. I dettagli sono definiti nella Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) (v. sotto). Per gli intermediari svincolati sussiste un obbligo d'iscrizione a registro.

In occasione del primo contatto con un cliente, l'intermediario deve fornire le informazioni seguenti:

  • la sua identità e il suo indirizzo
  • il genere e il legame con l'impresa di assicurazioni
  • il soggetto responsabile in caso di errata consulenza
  • il trattamento dei dati personali

Novità concernenti la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA

Con la revisione totale della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), in Svizzera, dal 1° gennaio 2006, l'intermediazione assicurativa è posta sotto la sorveglianza dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).

L'obiettivo è creare un registro pubblico nel quale gli intermediari devono farsi registrare adeterminate condizioni.

Definizione di intermediario (art. 40 LSA)

Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.

Intermediari (art. 43 LSA)

Gli intermediari e i broker, non vincolati giuridicamente, economicamente o in altro modo a un'impresa di assicurazione, sono considerati intermediari svincolati. Essi devono farsi iscrivere nel registro presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).
Gli altri intermediari ( vincolati) sono liberi di farsi iscrivere nel registro.

Garanzia finanziaria (art. 44 LSA)

Oltre a una qualifica professionale sufficiente, è necessario disporre di determinate garanzie finanziarie. Per potersi iscrivere nel registro, è necessario dimostrare di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale o fornire garanzie finanziarie equivalenti che devono ammontare ad almeno 2 milioni di franchi.

C ertificazione AFA

L'UFAP valuta la certificazione degli intermediari rispetto alle condizioni tecniche, personali e finanziarie. Quindi, la certificazione AFA o una certificazione equivalente rappresentano una delle condizioni da soddisfare ai fini dell'iscrizione a registro. Solo chi supera l'esame ha diritto alla certificazione AFA. L'AFA offre un corso preparatorio prima dei giorni stabiliti per l'esame. Chi si fa certificare dall'AFA ha il diritto di fregiarsi del titolo di "intermediario assicurativo AFA".

All'esame ci si può iscrivere elettronicamente via Internet. Per conoscere lo svolgimento dell'esame e la piattaforma d'esame, si consulti il sito www.intermediary-at-insurance.ch.

Obbligo d'informare (art. 45 LSA)

Conformemente alla nuova legge, inoltre, tutti gli intermediari sono soggetti agli obblighi d'informare di cui all'art. 45 LSA. Secondo detta disposizione, in occasione del primo contatto, gli intermediari devono fornire almeno le informazioni seguenti:

  • la loro identità e il loro indirizzo
  • se provengono da una sola o da più imprese di assicurazioni
  • i loro legami contrattuali con le imprese di assicurazioni
  • la persona che può essere resa responsabile in caso di evento dannoso, e
  • come avviene il trattamento dei dati personali

Soddisfacendo questi requisiti, l'operato dell'intermediario diventerà più trasparente e verificabile per il consumatore. La violazione dell'obbligo d'informare da parte dell'intermediario comporta una multa.