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Prorogare la copertura assicurativa con un’assicurazione per convenzione

Tra i lavoratori e le lavoratrici, molti apprezzano la possibilità di prendere un congedo non retribuito più o meno lungo. Altri approfittano del cambio di lavoro per concedersi una pausa di più mesi. In questi casi l’assicurazione per convenzione è la soluzione giusta per continuare a beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Lavoratrici e lavoratori possono prorogare la copertura assicurativa per gli infortuni non professionali fino a sei mesi. Per farlo, devono stipulare un’assicurazione per convenzione presso il loro attuale assicuratore contro gli infortuni prima dello scadere del termine di 31 giorni corrispondente alla copertura suppletiva. Secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), le prestazioni rimangono invariate: tra queste rientrano le cure mediche in reparto comune, l’indennità giornaliera, la rendita d’invalidità e quella per superstiti.

Consiglio: evitate le lacune di copertura

Per evitare lacune di copertura è vantaggioso stipulare un’assicurazione per convenzione. Al momento, il premio per questo tipo di assicurazione è di 45 franchi al mese o di 270 franchi per la durata massima, pari a sei mesi. L’assicurazione può essere stipulata esclusivamente sul nostro sito web, alla pagina visana.ch/assicurazione-per-convenzione.

 

Lavoratrici e lavoratori possono presentare la domanda per la copertura assicurativa desiderata in tutta comodità e semplicità, mediante un modulo online. Buono a sapersi: per poter usufruire di questo servizio è necessario che il datore di lavoro attuale abbia stipulato presso Visana una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF e che questa sia attualmente valida. La possibilità di annunciarsi mediante polizza di versamento viene meno.

La scelta giusta in caso di cambio d’impiego

 

Con un’assicurazione per convenzione, le persone con un impiego di almeno otto ore alla settimana possono prolungare l’assicurazione contro gli infortuni non professionali prevista dalla legge per un massimo di sei mesi. Si tratta di un’esigenza concreta, ad esempio, in caso di congedi non retribuiti o quando si cambia posto di lavoro, visto che la copertura assicurativa del datore di lavoro precedente si estingue automaticamente 31 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.

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